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Il nuovo Codice degli Incentivi alle Imprese e il Bando Tipo - implicazioni per le imprese

Il 1° gennaio 2026 è entrato in vigore il D.Lgs. 27 novembre 2025, n. 184 ("Codice degli incentivi"), che riscrive in modo organico le regole di accesso, gestione, erogazione e controllo delle agevolazioni alle imprese. Il 18 giugno 2026 il MIMIT ha adottato il relativo decreto attuativo che approva il "Bando-tipo" (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 luglio 2026), lo schema standardizzato a cui tutti i nuovi bandi dovranno conformarsi.

Per le imprese che presentano domanda di contributo, queste due novità non sono un aggiornamento marginale. Da un lato, il formato uniforme dei bandi rende più semplice orientarsi: ogni nuovo bando è organizzato secondo la stessa struttura, con le stesse 15 sezioni sempre nello stesso ordine. Dall'altro, le regole diventano più rigide su alcuni punti che riguardano direttamente l'impresa: le cause di esclusione sono codificate in modo uniforme e vanno verificate prima di presentare domanda, gli elementi che danno punteggio aggiuntivo richiedono certificazioni da ottenere per tempo, il CUP diventa obbligatorio fin dalla domanda, e gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti e di mantenimento dei beni agevolati per 3 o 5 anni ricadono direttamente sull'impresa beneficiaria.

Un'impresa che non si organizza per tempo rischia, nella migliore delle ipotesi, di perdere tempo su una domanda inammissibile; nella peggiore, di vedersi revocare un'agevolazione già ottenuta, con obbligo di restituzione maggiorata di interessi.

In sintesi

Dal 1° gennaio 2026 il Codice si applica a tutti i bandi non ancora pubblicati; i bandi già pubblicati restano soggetti alla disciplina previgente. Il Bando-tipo del 18 giugno 2026 è, da qui in avanti, la griglia di lettura standard di ogni nuovo bando: conoscerla aiuta l'impresa a individuare rapidamente requisiti, spese ammissibili e scadenze.

 

IL NUOVO QUADRO NORMATIVO

Il Codice degli incentivi (D.Lgs. 184/2025)

Il Codice, adottato in attuazione della legge delega 27 ottobre 2023, n. 160, ha l'obiettivo dichiarato di armonizzare la disciplina generale degli incentivi alle imprese. Si applica alle agevolazioni riconosciute nelle forme dell'art. 12 (contributo a fondo perduto, garanzie, finanziamenti agevolati, interventi nel capitale di rischio, agevolazioni fiscali e contributive, altre forme), con alcune esclusioni rilevanti per l'impresa:

  • gli incentivi fiscali automatici che non prevedono attività istruttoria valutativa (es. crediti d'imposta a click-day/prenotazione) restano fuori dal perimetro pieno del Codice, salvo alcune disposizioni specifiche (art. 19);
  • gli incentivi contributivi sono soggetti al Codice solo per la disciplina anti-delocalizzazione (art. 16);
  • per i cofinanziamenti europei il Codice si applica compatibilmente con la disciplina UE di settore.

Il Codice è organizzato in cinque capi: disposizioni generali e definizioni (artt. 1-3), programmazione e coordinamento Stato-Regioni (artt. 4-5), attuazione degli incentivi — bando-tipo, esclusioni, premialità, accesso, erogazione, revoche, controlli (artt. 6-19), valutazione/monitoraggio/trasparenza (artt. 20-22), disposizioni transitorie e finali (artt. 23-28).

Il decreto Bando-tipo (DM 18 giugno 2026)

Il decreto attua l'art. 6, comma 2, del Codice e approva l'Allegato I "Bando-tipo", che individua in forma tabellare i contenuti obbligatori dei bandi e i relativi riferimenti normativi. Si applica a tutti gli incentivi disciplinati dal Codice, con due esclusioni operative rilevanti per l'impresa:

  • incentivi contributivi: restano attivati secondo la disciplina di settore, senza obbligo di bando-tipo;
  • incentivi fiscali ad erogazione automatica: esclusi; il bando-tipo si applica solo agli incentivi fiscali che prevedono un'istruttoria valutativa tecnico-economico-finanziaria (es. crediti d'imposta "a domanda" con istruttoria, non quelli a click-day puro).

Le amministrazioni responsabili possono derogare al bando-tipo solo per i contenuti incompatibili con le caratteristiche specifiche dell'incentivo: la deroga deve quindi essere motivata e puntuale, non generalizzata. Vale la pena, alla lettura di ogni nuovo bando, verificare se e dove il testo si discosta dallo schema standard.

Le 15 partizioni del bando-tipo

Ogni bando conforme al bando-tipo sarà organizzato (salvo deroghe motivate) secondo lo schema seguente. Conoscerlo consente all'impresa, alla pubblicazione di un nuovo bando, di individuare rapidamente dove si trova ciascuna informazione critica per valutare la propria domanda.

  Partizione Cosa cercare per primo
1 Finalità e ambito di applicazione Base giuridica, ambito settoriale/territoriale, eventuale qualificazione come aiuto di Stato
2 Risorse disponibili Dotazione, fonte di finanziamento, riserve territoriali/di genere/PMI
3 Gestione delle attività Soggetto competente, eventuali soggetti gestori esterni (art. 7)
4 Soggetti beneficiari Forma giuridica, dimensione, codici ATECO, requisiti di sede e vita minima
5 Operazioni agevolabili Tipologia di investimento/progetto, ambito temporale, soglie minime/massime
6 Spese ammissibili Voci ammesse, tracciabilità, CUP obbligatorio, regole di rendicontazione
7 Agevolazioni concedibili e regime applicabile Forma, intensità, regime aiuti (de minimis/esenzione/notifica), cumulabilità
8 Procedura di accesso Criterio (cronologico/graduatoria/negoziale), CUP alla domanda, canali digitali
9 Procedura di erogazione Acconto/SAL/saldo, garanzie fideiussorie, documentazione di spesa
10 Variazioni Regole per modifiche soggettive/oggettive post-ammissione
11 Revoche Fattispecie di decadenza totale/parziale, vincoli di mantenimento beni
12 Controlli DURC, antimafia, controlli a campione, ispezioni in loco
13 Monitoraggio, valutazione e obblighi del beneficiario Obblighi informativi e di rendicontazione post-concessione
14 Trattamento dei dati personali Rinvio all'informativa privacy allegata
15 Disposizioni finali Rinvii normativi, foro competente, allegati

 

TEMPISTICHE DI APPLICAZIONE

La disciplina transitoria (art. 25 del Codice) va sempre verificata prima di presentare una nuova domanda, per capire quale regime si applica:

Situazione Regime applicabile
Bando pubblicato prima del 1° gennaio 2026 Restano applicabili le previgenti disposizioni di riferimento — nessun impatto sulle domande già in corso
Bando pubblicato dal 1° gennaio 2026 in poi Si applica il Capo III del Codice (artt. 6-19); dal 17 luglio 2026 anche il bando-tipo per i nuovi bandi
Programma degli incentivi, Tavolo permanente, valutazioni (artt. 4-5, 21) Decorrenza differita: efficaci solo dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo ex art. 4, comma 4 — ad oggi non ancora pubblicato
Monitoraggio via CUP generalizzato (art. 20, commi 1-3) Decorrenza differita al decreto attuativo MEF-MIMIT (termine ordinatorio 180 gg.) — ad oggi non ancora pubblicato
Incentivi fiscali/contributivi istituiti con legge successiva al 1° gennaio 2026 Soggetti all'art. 19 del Codice

 

Attenzione operativa per l'impresa

Prima di presentare una nuova domanda, verificare sempre la data di pubblicazione del bando: se anteriore al 1° gennaio 2026, si applica ancora la vecchia disciplina di settore, anche se la domanda viene presentata oggi. Il criterio è la data del bando, non quella della domanda.

 

NUOVI OBBLIGHI PER L'IMPRESA BENEFICIARIA

Le regole seguenti nascono dal Codice e dal bando-tipo, ma la loro applicazione pratica ricade in gran parte sull'impresa che presenta domanda: è l'impresa a dover possedere i requisiti, raccogliere la documentazione, rispettare le scadenze e organizzare pagamenti e contabilità in modo conforme.

Requisiti di ammissibilità da autoverificare prima di presentare domanda (art. 9)

Il Codice codifica per la prima volta in modo unitario le cause di esclusione "sempre precluse", indipendentemente da cosa dice il singolo bando. Prima di avviare qualsiasi pratica, l'impresa dovrebbe poter escludere in autonomia:

  • cause di decadenza/sospensione/divieto antimafia o tentativo di infiltrazione mafiosa (soglie di importo rilevanti, art. 18 co. 3);
  • sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001 o altro divieto di contrattare con la PA;
  • condanne definitive di legali rappresentanti/amministratori per reati ostativi ex disciplina contratti pubblici;
  • irregolarità contributive (DURC) — verificato d'ufficio dal soggetto competente, validità 120 giorni;
  • operazioni di delocalizzazione pregresse rilevanti (art. 16) o cessazione di attività;
  • mancata stipula dei contratti assicurativi a copertura danni ove previsti dalla L. 213/2023 (esclusi incentivi fiscali automatici e contributivi).

Verificare questi punti prima di avviare l'istruttoria evita di investire tempo — proprio e del consulente — su una domanda che risulterebbe comunque esclusa.

Riserva minima alle PMI: un'opportunità da conoscere

L'art. 8, comma 5, fissa una riserva minima del 60% delle risorse di ciascun incentivo alle PMI, di cui almeno il 25% a micro e piccole imprese (e lavoratori autonomi, ove ammessi). Per le imprese di piccola dimensione, questo è un dato rilevante nella valutazione di convenienza a presentare domanda: a parità di merito, le risorse dedicate sono normativamente garantite in misura significativa.

Elementi premianti: da preparare prima dell'apertura del bando

L'art. 8 codifica cinque elementi premianti "di sistema", che i bandi devono valorizzare (salvo motivata incongruità) con punteggio aggiuntivo, riserva di risorse o incremento dell'agevolazione. Ottenerli richiede tempo, quindi conviene muoversi prima che il bando sia aperto:

Elemento premiante Requisito Documento da avere pronto
Rating di legalità Iscrizione nell'elenco AGCM alla data di presentazione istanza Attestazione rating di legalità
Certificazione parità di genere Possesso certificazione UNI/PdR 125 alla data di presentazione Certificato parità di genere
Assunzione persone con disabilità Assunzioni aggiuntive rispetto agli obblighi L. 68/1999 Prospetto assunzioni / piano occupazionale
Lavoro giovanile e femminile Misure di welfare, quote occupazionali, certificazioni dedicate Dati occupazionali per età/genere, eventuali certificazioni
Natalità e cura Misure di welfare a favore della genitorialità Policy aziendali di welfare, eventuali certificazioni

Attenzione

Una dichiarazione non veritiera su un requisito premiante comporta, se determinante per l'ammissione, la revoca dell'intera agevolazione — non solo la perdita del punteggio. Conviene procurarsi le certificazioni originali, non limitarsi a un'autodichiarazione, prima di costruire il punteggio previsionale in fase di analisi di fattibilità.

 

Soccorso istruttorio: cosa è sanabile e cosa no

L'art. 14 codifica il soccorso istruttorio in modo uniforme per tutti gli incentivi. Sono sanabili le omissioni/irregolarità su informazioni, dati e chiarimenti; NON sono sanabili — e comportano l'inammissibilità della domanda:

  • le irregolarità che rendono incerta l'identità del proponente;
  • la mancanza di documentazione qualificata come essenziale "a pena di inammissibilità" dal bando;
  • la presentazione della domanda con modalità difformi da quelle previste dal bando (es. canale telematico errato).

Per l'impresa, questo significa preparare con cura la documentazione fin dalla prima raccolta, senza contare sulla possibilità di correggere errori di sostanza dopo la presentazione: un errore di forma su questi punti può diventare irrimediabile.

CUP: comunicarlo subito ai fornitori

Il CUP diventa elemento essenziale in tutti gli atti del ciclo di vita dell'incentivo (art. 20) ed è assegnato già alla domanda di accesso. Le fatture elettroniche devono riportare correttamente il CUP per essere considerate "regolarmente emesse" ai fini della rendicontazione (art. 2, lett. i). Implicazione pratica per l'impresa: dal primo contatto con il fornitore per l'emissione delle fatture relative al progetto agevolato, va comunicato il CUP e verificato che compaia correttamente in fattura — un CUP mancante o errato può compromettere l'ammissibilità della spesa.

Vincoli di mantenimento dei beni: 3 o 5 anni a carico dell'impresa

L'art. 17, comma 2, lett. c) fissa — in assenza di diversa indicazione del bando — un vincolo di destinazione dei beni agevolati di 3 anni per le PMI e 5 anni per le grandi imprese dalla data di completamento dell'investimento. L'alienazione, cessione o distrazione del bene prima di tale termine è causa di revoca (totale o parziale, in proporzione).

Per l'impresa questo significa tenere traccia della scadenza a 3/5 anni dal completamento dell'investimento e valutare preventivamente, insieme al proprio consulente, qualunque sostituzione di macchinari, cessione di ramo d'azienda o operazione straordinaria in questo arco temporale, per il rischio di decadenza che comporta.

Delocalizzazione: obblighi di comunicazione preventiva a carico dell'impresa

L'art. 16 introduce obblighi di comunicazione preventiva al MIMIT e al Ministero del Lavoro in caso di delocalizzazione, con termini di 90 giorni (180 per le grandi imprese) prima dell'avvio dell'operazione. L'assenza di comunicazione rende nulli i licenziamenti collegati. Le conseguenze sanzionatorie sono severe: decadenza dalle agevolazioni con restituzione maggiorata, e — per delocalizzazioni extra-UE/SEE — sanzione amministrativa da 2 a 4 volte l'aiuto fruito, oltre al divieto di accesso a nuovi incentivi per 5 (10 per grandi imprese) anni.

Le imprese multinazionali o con piani di riorganizzazione produttiva dovrebbero inserire questo tema esplicitamente nella propria due diligence interna, prima di qualsiasi nuova domanda di agevolazione.

Revoche: conviene comunicare per tempo le difficoltà

L'art. 17, comma 4, uniforma il tasso di restituzione al tasso BCE di riferimento vigente alla data dell'atto di revoca, maggiorato di 5 punti percentuali nei casi di revoca per fatti imputabili al beneficiario o per delocalizzazione/riduzione occupazionale. Nessuna maggiorazione in caso di rinuncia spontanea o di rideterminazione per minori spese sostenute.

Per l'impresa che prevede difficoltà a completare un progetto agevolato, conviene quindi comunicarlo tempestivamente al proprio consulente e valutare la rinuncia, piuttosto che restare inadempiente: la differenza economica, in caso di revoca, è rilevante.

Tracciabilità dei pagamenti e opzioni di costo semplificate

Il bando-tipo (partizione 6) codifica l'obbligo di pagamenti tracciabili (bonifici, assegni non trasferibili, carte, evitando i contanti salvo limiti di legge) e favorisce il ricorso alle opzioni di costo semplificate (UCS) ove compatibili con la disciplina UE. Per l'impresa, questo significa impostare fin dall'avvio del progetto un conto o una contabilità dedicata, e comunicare in anticipo al consulente la modalità di pagamento prevista per ciascuna fattura, per evitare spese poi non rendicontabili per difetto di tracciabilità.

Cumulo delle agevolazioni: verifica prima di ogni nuova domanda

Il controllo sul rispetto dei limiti di cumulo (art. 15, comma 9) sarà via via supportato da funzionalità dedicate del sistema Incentivi Italia. Fino alla piena disponibilità di questi strumenti, le imprese con più agevolazioni attive dovrebbero verificare — insieme al proprio consulente — l'elenco degli aiuti già percepiti/registrati su RNA, per rispettare preventivamente i massimali de minimis o le intensità di aiuto applicabili prima di presentare una nuova domanda.

Il sistema "Incentivi Italia": nuovi strumenti digitali a disposizione dell'impresa

Il Codice istituisce un catalogo di servizi digitali (art. 3) che, progressivamente, metteranno a disposizione delle imprese: un motore di ricerca degli incentivi anche basato su intelligenza artificiale (art. 22), un servizio di verifica e pre-certificazione telematica dei requisiti di accesso (art. 13, comma 6), e funzionalità di supporto al controllo su cumulo e voci di spesa. Quando saranno operativi, questi strumenti potranno consentire all'impresa di verificare autonomamente e in tempo reale la propria posizione, riducendo la dipendenza dalle verifiche manuali.

 

CHECKLIST OPERATIVA: COSA PREPARARE PRIMA DI PRESENTARE LA DOMANDA

Le seguenti indicazioni sintetizzano cosa l'impresa dovrebbe fare, in autonomia o insieme al proprio consulente, per arrivare pronta alla presentazione di una domanda di agevolazione:

  1. Verificare da subito il possesso di rating di legalità, certificazione parità di genere, o altre certificazioni premianti pertinenti al proprio settore — l'ottenimento richiede tempo e non può essere improvvisato a bando aperto.
  2. Predisporre, per ogni nuovo investimento agevolabile, un conto o una contabilità analitica dedicata, con pagamenti sempre tracciabili.
  3. Comunicare tempestivamente al proprio consulente qualunque intenzione di cedere, sostituire o trasferire beni oggetto di una precedente agevolazione, prima del decorso dei 3 (PMI) o 5 (grandi imprese) anni dal completamento dell'investimento.
  4. In caso di operazioni societarie straordinarie (fusioni, cessioni di ramo, delocalizzazioni), coinvolgere il consulente prima dell'operazione e non a posteriori, vista la rigidità dei nuovi obblighi di comunicazione preventiva.
  5. Verificare la regolarità del DURC con congruo anticipo, poiché la sua validità (120 giorni) e i tempi di rilascio incidono sulla tempistica di ammissione.
  6. Richiedere sempre al proprio fornitore l'indicazione del CUP in fattura non appena comunicato dal consulente.

 

RACCOMANDAZIONI OPERATIVE PER L'IMPRESA

  • Nominare un referente interno che segua la pratica agevolativa dall'avvio alla rendicontazione finale, come punto di contatto stabile con il consulente.
  • Avviare per tempo le certificazioni premianti disponibili (rating di legalità, parità di genere, ecc.), indipendentemente da un bando specifico già individuato.
  • Aprire, per ogni progetto agevolato, una contabilità dedicata con pagamenti sempre tracciabili fin dalla prima fattura.
  • Pianificare il cash-flow del progetto considerando i tempi reali di erogazione (acconto/SAL/saldo): il contributo non è liquidità immediata disponibile dall'avvio dei lavori.
  • Coinvolgere il consulente prima di qualunque operazione straordinaria (cessioni di beni, fusioni, delocalizzazioni) che ricada nel periodo di vincolo di mantenimento dei beni agevolati.
  • Verificare la posizione DURC e gli altri requisiti di ammissibilità con congruo anticipo prima di ogni nuova domanda, per non investire tempo su una pratica che risulterebbe esclusa.
  • Valutare, non appena saranno operativi, l'utilizzo dei servizi digitali del sistema Incentivi Italia per la verifica preventiva autonoma dei requisiti.

 

RIFERIMENTI NORMATIVI

  • Lgs. 27 novembre 2025, n. 184, "Codice degli incentivi" (GU n. 286 del 10-12-2025), in vigore dal 1° gennaio 2026.
  • Decreto MIMIT 18 giugno 2026, "Definizione del bando-tipo per l'attivazione da parte delle amministrazioni competenti degli incentivi alle imprese soggetti alla disciplina del D.Lgs. 184/2025" (GU Serie Generale n. 164 del 17 luglio 2026).
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