Sabatini Capitalizzazione
Pubblicato in Nazionali.
Con Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy 19 gennaio 2024 n. 43 è stato definito il regolamento recante il sostegno alla capitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese che intendono realizzare un programma di investimento. Il decreto in attuazione di quanto disposto dall'art. 21, c. 3, D.L. n. 34/2019 è finalizzato all'incentivazione dei processi di capitalizzazione delle PMI tramite l'incremento dell'ammontare del contributo a fronte di investimenti previsti dal decreto interministeriale 22 aprile 2022.
La SABATINI CAPITALIZZAZIONE è una misura agevolativa caratterizzata da un RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE delle PMI attraverso un AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE correlato ad un PROGRAMMA DI INVESTIMENTI di importo compreso tra 20.000 e 4 milioni di euro in beni strumentali (macchinari, impianti, attrezzature, beni strumentali a uso produttivo, hardware), investimenti in beni 4.0 (tecnologie digitali e software), investimenti green (beni strumentali a basso impatto ambientale).
Di seguito forniamo una descrizione delle principali caratteristiche della misura agevolativa.
SOGGETTI BENEFICIARI
Possono beneficiare delle agevolazioni le PMI che, alla data di presentazione della domanda, risultino in possesso dei seguenti requisiti:
- sono costituite in forma di società di capitali;
- sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese ovvero nel Registro delle imprese di pesca. Le imprese non residenti nel territorio italiano devono avere personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza risultante dall’iscrizione nell’omologo registro delle imprese;
- sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria;
- non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, ferma restando la possibilità per l’impresa di regolarizzare la propria posizione, anche successivamente alla data di presentazione della domanda;
- non si trovano in condizioni tali da risultare "impresa in difficoltà" così come individuata, per i settori agricolo e forestale, dal punto 14 dell’art. 2 del regolamento ABER, per il settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, dal punto 5 dell’art. 3 del regolamento FIBER e, per i settori non ricompresi nei precedenti, dal punto 18 dell’art. 2 del regolamento GBER.
- con sede legale o una unità locale in Italia, come risultante dai sistemi camerali; per le imprese non residenti nel territorio italiano, il possesso dell’unità locale in Italia deve essere dimostrato, pena la revoca delle agevolazioni concesse, in sede di presentazione della richiesta di erogazione del contributo:
- non annoverano tra gli amministratori o i soci persone condannate con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile.
COME FUNZIONA
1. DELIBERA DI AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE. La delibera di aumento di capitale sociale, pena l’improcedibilità della domanda di contributo, deve presentare le seguenti caratteristiche:
- deve essere effettuata esclusivamente nella forma del conferimento in denaro e deve risultare adottata dalla PMI come “versamento in conto aumento del capitale”;
- deve essere adottata entro la data di presentazione della domanda di contributo e durante i 6 mesi antecedenti alla data di presentazione della stessa;
- non deve contenere alcuna previsione contraria rispetto all’inscindibilità dell’aumento del capitale;
- l’aumento di capitale sociale deve essere in misura non inferiore al 30% dell’importo del finanziamento;
- l’aumento del capitale sociale deve essere correlato a un finanziamento a copertura di un singolo programma d’investimento;
- l’aumento di capitale sottoscritto deve essere effettuato ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2438 e 2481, comma 2, del codice civile;
- l’aumento di capitale sociale, in caso di PMI oggetto di operazione di trasformazione della forma giuridica o oggetto di operazione societaria straordinaria, deve essere deliberato in data non antecedente alle stesse;
2. AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE ED EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO. L’aumento di capitale sociale deve essere interamente sottoscritto dalla PMI entro e non oltre i 30 giorni successivi alla concessione del contributo e comunque prima della richiesta di erogazione del contributo pena la revoca del contributo stesso;
3. VERSAMENTO DEL CAPITALE SOCIALE ED EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO/LEASING:
- La PMI entro e non oltre i 30 giorni successivi alla concessione del contributo e comunque prima della richiesta di erogazione del contributo è tenuta a versare almeno il 25% dell’aumento di capitale, oltre l’intero valore del sovrapprezzo delle azioni, se previsto. Ai sensi degli articoli 2481 bis e 2463 bis del codice civile, qualora l’aumento di capitale sia effettuato dall’unico socio ovvero da una società a responsabilità limitata semplificata, lo stesso deve risultare interamente versato nel rispetto del predetto termine.
- La banca/intermediario finanziario stipula il contratto di finanziamento con la PMI ed eroga alla stessa o al fornitore (in caso di leasing) il finanziamento in un’unica soluzione entro 30 giorni dalla data di stipula (il finanziamento può essere stipulato anche prima della ricezione del decreto di concessione del contributo);
- Ad investimento ultimato e previo pagamento a saldo dei beni oggetto dell'agevolazione deve essere effettuato, laddove previsto, il versamento della rimanente parte del capitale sociale entro la data di presentazione delle singole richieste di erogazione del contributo in misura almeno proporzionale alle quote del contributo stesso (le richieste di pagamento delle quote di contributo successive alla prima avvengono con cadenza annuale). Nel caso in cui è prevista l'erogazione del contributo in un'unica quota l'aumento di capitale sociale deve risultare interamento sottoscritto e versato prima della trasmissione della richiesta unica di erogazione.
AGEVOLAZIONE
L'agevolazione consiste in un contributo in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso d’interesse annuo pari al:
- 5% per le micro e piccole imprese
- 3,575% per le medie imprese
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